Le conseguenze dello svolgimento di mansioni non attribuite
Oggetto: Le conseguenze dello svolgimento di mansioni non attribuite
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 45136 del 9 novembre 2023) ha evidenziato quali siano le conseguenze nel caso in cui un lavoratore subisca un infortunio mentre sta svolgendo delle mansioni diverse da quelle attribuitegli formalmente dal datore di lavoro.
Per comprendere meglio il problema, partiamo dal caso concreto: un dipendente, benché assunto come autista, si occupava frequentemente della manutenzione di autocarri, nonostante non avesse ricevuto una formazione per tali compiti. Nel giorno dell'incidente, mentre stava sollevando il cassone ribaltabile di un veicolo utilizzato per la raccolta dei rifiuti, ha autonomamente tentato di sostituire un filtro del carburante situato al di sotto dello stesso. Inavvertitamente, ha azionato la leva di comando per far scendere il cassone, causando la sua caduta e schiacciandolo mortalmente, non essendo stati presenti cavalletti o aste di sicurezza.
Qui si pone il problema se, tale vicenda, debba essere qualificata come comportamento abnorme o meno del lavoratore. Il comportamento abnorme è un comportamento imprudente che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli. In altre parole, è abnorme il comportamento del lavoratore eccentrico rispetto alle mansioni allo stesso affidate. È solo la qualificazione del comportamento come abnorme che consente di esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità (una condotta abnorme è idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo) proprio in quanto la condotta del lavoratore è esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro.
In questo caso la Corte di Cassazione ha sostenuto (consolidando i precedenti orientamenti) che la condotta del lavoratore non è abnorme se l'infortunio accadutogli si sia verificato nell'ambito di mansioni, non formalmente attribuite, ma esercitate di fatto e costantemente dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore di lavoro e per le quali il lavoratore non ha ricevuto alcuna formazione professionale specifica. La Corte ha inoltre citato un altro fondamentale principio: deve ritenersi che la condotta del lavoratore esuli dalla responsabilità del datore di lavoro nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso e che non possa discutersi di responsabilità o anche solo di corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio accadutogli quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità.
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