Nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario dei rifiuti
OGGETTO: Nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario dei rifiuti
Fonte: Confindustria Alto Adriatico
Il Decreto Ministeriale n. 59/2023 ha già approvato i nuovi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti e formulario di identificazione dei rifiuti, rendendo obbligatorio l'uso degli stessi a partire dal 13 febbraio 2025 o comunque dal momento in cui le imprese obbligate si saranno iscritte al Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) (cfr. Nota fondo newsletter).
Il Decreto Direttoriale n. 251/2023 ora fornisce le istruzioni per compilare i nuovi modelli:
- del nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (allegato 1 del dm n. 59/2023);
- del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti (allegato 2 del dm n. 59/2023).
Rimane in ogni caso confermata la data del 13 febbraio 2025 come termine di decorrenza dell’obbligo di utilizzarli in sostituzione degli attuali.
Le aziende interessate devono formare gli incaricati sulle nuove modalità di registrazione e gestione dei rifiuti. Il registro cartaceo sarà obbligatorio dal 13 febbraio 2025, mentre il registro digitale sarà obbligatorio per gli iscritti al RENTRI entro il 13 febbraio 2025.
Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti
ll modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (Previsto dal dm 59/2023, all’art. 4 e il cui fac simile è contenuto nell’allegato 1 al medesimo dm) dovrà essere compilato da (l’art. 190, comma 1, del d.lgs. 152/2006 definisce i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico):
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
- lavorazioni industriali,
- lavorazioni artigianali
- potabilizzazione
- altri trattamenti delle acque
- depurazione delle acque reflue,
- abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie;
- che hanno più di 10 dipendenti;
- i trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti (pericolosi e non pericolosi);
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche per i rifiuti che derivano dal trattamento (nuovi produttori)
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti.
Il registro cartaceo, obbligatorio dal 13 febbraio 2025 (le scadenze dell’entrata in vigore dei nuovi registri e formulari, così come quelle per l’iscrizione delle imprese obbligate ad utilizzare il RENTRI, sono state definite dal decreto direttoriale 21 settembre 2023), potrà essere stampato utilizzando il format che sarà reso disponibile sul portale del RENTRI e continuerà a dover essere vidimato, prima della compilazione, dalla CCIAA.
Dovranno invece utilizzare il registro in formato digitale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (cfr. Nota fondo newsletter), dal momento in cui sarà perfezionata detta iscrizione.
Le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico sono suddivise in cinque sezioni che riguardano:
1 – i produttori iniziali e i detentori, sia per i rifiuti prodotti/detenuti in una propria unità locale, sia per i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale (rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, rifiuti da manutenzione delle infrastrutture, rifiuti da assistenza sanitaria, rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie);
2 – i nuovi produttori, per i rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti
3 – gli impianti di trattamento di rifiuti, per i rifiuti ricevuti da terzi e trattati in impianto;
4 – i trasportatori di rifiuti, sia per i trasporti ordinari che per la microraccolta;
5 – gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.
Si segnala in particolare che:
- la sezione “Provenienza del rifiuto” dovrà essere compilata solo dai gestori degli impianti di recupero o smaltimento che ricevono rifiuti da terzi e dagli intermediari e commercianti;
- il campo “Stoccaggio istantaneo” dovrà essere compilato solo dai gestori degli impianti di recupero o smaltimento in occasione di ispezioni degli organi di controllo;
- il campo “Respingimento” consente di indicare se il rifiuto è stato respinto totalmente o parzialmente; questa annotazione sostituisce l’obbligo di riprendere in carico la quantità di rifiuto respinto;
- il campo “Rettifica” consente di
a) modificare una registrazione, riportandone integralmente tutti i dati, anche quelli non modificati;
b) annullare una registrazione, indicando solo il codice EER e la provenienza (se urbano o speciale) e la motivazione dell’annullamento nel campo “Annotazioni” (campo 42).
Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)
Il modello di formulario di identificazione dei rifiuti (previsto dal dm 59/2023, all’art. 5 e il cui fac simile è contenuto nell’allegato 2 al medesimo dm;) si compone di tre moduli:
-modulo “base” da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, di un trasportatore e di un destinatario, nonché di un eventuale intermediario;
-modulo aggiuntivo per il trasporto intermodale, che integra il formulario ordinario con l’indicazione del o dei terminalisti e dei vari vettori, ferroviario, marittimo e stradale, che intervengono nel trasporto (questo modulo va utilizzato anche per indicare la presenza di più trasportatori o di più intermediari, ulteriori rispetto a quelli indicati nel modulo “base”, anche se non si tratta di un vero e proprio trasporto intermodale);
-ulteriore modulo aggiuntivo per la microraccolta, attualmente non utilizzabile in mancanza di disposizioni regolamentari.
Anche il nuovo modello di formulario dovrà essere utilizzato su supporto cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025; sarà generato dall’applicazione disponibile nel portale del RENTRI, previa registrazione dell’impresa, già vidimato (il modulo sarà scaricato già con un codice univoco di vidimazione). Non sarà più in 4 copie a ricalco ma sarà duplicato con fotocopie per essere gestito dai vari soggetti che intervengono nel trasporto.
Solo a partire dal 13 febbraio 2026 il medesimo modello di formulario dovrà essere totalmente digitale se riguarderà trasporti di rifiuti pericolosi.
Il formulario include le seguenti novità:
- l’indicazione se il soggetto che interviene nel trasporto è soggetto o meno alla tenuta del registro di carico e scarico;
- una sezione per il detentore, identificato come la persona, diversa dal produttore, che è in possesso del rifiuto
- una sezione per l’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuti
- ll campo “Caratteristiche chimico/fisiche”, che, secondo le istruzioni non va compilato
- Il campo “analisi/rapporti di prova” nel caso si disponga di un’analisi del rifiuto con la possibilità di indicarne la data di emissione;
- Il campo “Classificazione”;
- La possibilità di indicare un secondo destinatario nel campo 16;
- Per i rifiuti da manutenzione (13), che vengono trasferiti dall’effettivo luogo di produzione alla sede dell’impresa, la possibilità di indicare tale luogo di produzione;
- La possibilità di indicare il “Trasbordo parziale” nella sezione 13 e il “Trasbordo totale” nella sezione 14;
- La possibilità di indicare la sosta tecnica nella sezione 15;
- Nel caso in cui il trasportatore sia un vettore marittimo, la possibilità di indicare tale vettore nella sezione 4 “Trasportatore”, senza l’indicazione del nome del conducente.
Dal 1 gennaio 2024 inizierà una fase di test del sistema RENTRI per verificare l’applicabilità delle istruzioni oggetto del decreto direttoriale n. 251/2023. Non si può quindi escludere che tali istruzioni vengano modificate o integrate.
Nota:
Si ricorda che, come stabilito dal decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, il primo gruppo di aziende tenute all’iscrizione al RENTRI (ed al suo utilizzo a seguito dell’iscrizione) dovrà iscriversi a partire dal 13 dicembre 2024 e deve concludersi entro il 13 febbraio 2025, data appunto in cui si prevede l’obbligatorietà dei nuovi modelli di registri di carico e scarico e di formulario.
Il primo gruppo di aziende è composto da:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
- imprese che effettuano trattamento di rifiuti;
- imprese che trasportano rifiuti a titolo professionale;
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- intermediari e commercianti di rifiuti
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Alessia Nosella cell: 335.8135263; e-mail: alessi.nosella@applika.net
Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA SRL