La nomina del preposto
Oggetto: La nomina del preposto
Recenti pronunce della giurisprudenza ribadiscono che il datore di lavoro è responsabile della vigilanza sullo svolgimento del lavoro tesa ad impedire prassi operative pericolose, anche attraverso la nomina di un preposto. Se un dipendente si infortuna e il datore non ha sorvegliato adeguatamente, anche attraverso il preposto, può essere accusato di lesioni personali colpose/omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
- I principali obblighi del preposto:
- Vigilare sull’operato dei lavoratori;
- Intervenire e correggere il loro comportamento;
- Sospendere l’attività in caso di gravi violazioni delle regole per la sicurezza sul lavoro, informando i diretti superiori;
- Conoscere i rischi connessi alle mansioni dei suoi collaboratori rendendoli edotti;
- Conoscere le condizioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro per potere intervenire con potere di sospendere le attività in caso di deficienze e presenza di situazioni di pericolo.
- Responsabilità del preposto:
Il preposto, titolare di una posizione di garanzia dell’incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni accaduti in violazione degli obblighi derivanti dalla sua posizione purché sia stato concretamente messo nelle condizioni di poterli impedire e purché sia competente e idoneo alla natura dell’incarico. Questa responsabilità vale anche per il preposto di fatto (privo di formale nomina ma riconosciuto dai colleghi come tale).
- Vigilanza del datore di lavoro sul preposto:
Non bisogna tralasciare il fatto che anche il preposto è un lavoratore ed è previsto che anche sul suo operato venga svolta un’attività di vigilanza da parte del datore di lavoro (non è ammesso essere preposti di sé stessi).
- Obbligo di nomina formale del preposto:
Gli articoli del T.U.S. richiedono, a pena di sanzione, una indicazione scritta del nominativo del preposto. L’azienda può individuare il preposto con l’atto che preferisce: atto di nomina, di individuazione, incarico, comunicazione; l’importante è che il preposto lo firmi per presa visione o per accettazione.
- La responsabilità del datore di lavoro non può essere scaricata sul preposto:
La presenza di un preposto, anche di fatto, non vale per escludere la responsabilità del datore di lavoro bensì per aggiungere una ulteriore figura di garanzia, con dei compiti ben delineati (vedi primo punto).
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Cordiali saluti,