Circolare informativa n.18/23
- Altre immagini
- Circolare n.18/23
Oggetto: Decreto Lavoro (decreto legge 4 maggio 2023, n. 48) modifica il Testo Unico Sicurezza
Il 05 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto Lavoro (decreto legge 4 maggio 2023, n. 48) il quale al Capo secondo contiene alcune disposizioni che modificano il Testo Unico Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Riportiamo di seguito le principali modifiche:
- Il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria dovrà essere nominato non solo nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza, bensì anche laddove lo preveda il DVR. Una tale modifica risponde alla necessità di dare rilievo alle esigenze che nel concreto emergono nei contesti lavorativi, al di là delle fattispecie delineate dalle norme di legge;
- Al fine di ridurre gli infortuni, si estende espressamente anche ai lavoratori autonomi - che compiono opere o servizi - l’applicazione delle misure di sicurezza previste dal titolo IV del D.lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili;
- Il medico competente, in occasione delle visite di assunzione (visite di idoneità iniziale), dovrà richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e dovrà tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- Maggior controllo sull’applicazione degli accordi in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro e sul rispetto della normativa applicabile alla formazione sia da parte dei soggetti che la erogano, sia da parte dei destinatari dell’obbligo formativo;
- Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro deve, oltre ad attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico degli utilizzatori;
- Il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Specularmente a questa novità, lo stesso D.L. del 4 maggio introduce sanzioni di natura penale in caso di mancato rispetto dell’obbligo posto in capo al datore di lavoro.
In aggiunta alle modifiche al Testo Unico sopra riportate, l’art. 15 del citato decreto legge dispone che al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, è prevista la condivisione di tali informazioni con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e con la Guardia di Finanza.
Al netto delle nuove disposizioni riportate, risulta chiara l’enfasi del legislatore sull’importanza della formazione, dell’addestramento e della sorveglianza sanitaria.
Per maggiori informazioni:
Enos Ceschin cell.: 335.6375588 mail: enos.ceschin@applika.net
Pietro Aloisio cell.: 335.6375575 mail: pietro.aloisio@applika.net
Ricordiamo che tutte le circolari informative sono consultabili nella sezione news del ns. sito www.applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA SRL