Circolare informativa n.21/23
- Altre immagini
- Circolare n.21/23
OGGETTO: Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
Fonte: Confindustria Alto Adriatico
È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DM 4 aprile 2023, n. 59 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti definendo:
- i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario di trasporto dei rifiuti, che dal 15 dicembre 2024 sostituiranno i modelli attualmente utilizzati;
- il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti, ossia il RENTRI, anch’esso da applicarsi a partire dal 15 dicembre 2024.
I nuovi adempimenti saranno operativi per le imprese a partire dal 15 dicembre 2024 e fino a tale data devono essere utilizzati i modelli relativi a registri e formulari attualmente in uso. Visto il differimento temporale e l’attesa di diverse misure attuative, riportiamo per sommi capi le principali novità.
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
Il RENTRI sarà composto da:
- una sezione anagrafica che comprenderà le informazioni individuative delle imprese che si iscriveranno al RENTRI e che includerà i dati delle autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento che dovranno essere comunicati dagli stessi al momento dell’iscrizione;
- una sezione tracciabilità che raccoglierà i dati trasmessi dalle imprese con riferimento ai registri di carico e scarico ed ai formulari di identificazione.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
Saranno obbligati all’iscrizione al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- gli enti e le imprese che trasportano rifiuti a titolo professionale: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
- i Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da trattamento rifiuti secondo la seguente tempistica:
- i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;
- i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;
- i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
I produttori iniziali di rifiuti che li trasportano con l’iscrizione alla categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno) si iscrivono secondo le scadenze previste come produttori.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti e gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un diritto di segreteria ed un contributo di iscrizione (cui seguirà per gli anni successivi al primo un contributo annuale), il cui importo è differenziato per categorie.
Registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità cartacea
Il nuovo modello in formato cartaceo dovrà essere utilizzato dalle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti a partire dal 15 dicembre 2024 e fino a che ciascuna impresa sarà obbligata all’iscrizione al RENTRI. Il registro cartaceo da utilizzare potrà essere stampato utilizzando il format che sarà reso disponibile sul portale del RENTRI e continuerà a dover essere vidimato dalla CCIAA.
Formulario di identificazione del rifiuto tenuto in modalità cartacea
Il nuovo modello di formulario si compone di tre moduli:
- formulario di identificazione vero e proprio, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario. Le principali differenze rispetto al modello attuale sono costituite dalle nuove specifiche sezioni per l’annotazione di trasbordi, di soste tecniche e di un eventuale secondo destinatario, nonché di quella per l’indicazione dell’intermediario, qualora presente;
- modulo (aggiuntivo) per il trasporto intermodale, che integra il formulario ordinario con l’indicazione del o dei terminalisti e dei vari vettori (ferroviario, marittimo e stradale);
- modulo (aggiuntivo) per la microraccolta, che integra il formulario ordinario con l’indicazione dei vari produttori presso cui avviene la raccolta.
Il nuovo modello sarà generato dal RENTRI previa registrazione. Il formulario cartaceo sarà scaricabile già vidimato.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Ambiente, tel. 0434/247632, mail alessia.nosella@applika.net
Cordiali saluti,
APPLIKA SRL